cerutti service
Sicurezza ambientale:difendiamo la Natura                  Richiedi Informazioni e preventivi
 
 
 

Assorbenti per liquidi chimici: aggressivi, caustici e tossici

“Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro”

DECRETO LEGISLATIVO
2 FEBBRAIO 2002, N. 25

Art. 72- ter (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita’ lavorativa, siano essi
prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonche’ gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonche’ gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta’ chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e’ stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

c) attivita’ che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita’ lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento
dei rifiuti, o che risultino da tale attivita’ lavorativa;

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente
chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e’ riportato nell’allegato VIII-ter;

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e’ riportato nell’allegato VIII-quater;

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

g) pericolo: la proprieta’ intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

h) rischio: la probabilita’ che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Art. 72- quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi).

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dell’intensita’ dell’esposizione;

e) misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantita’ di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita’ della lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche’ dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita’ di un agente chimico pericoloso e alle modalita’ e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi
e’ solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies,
72-undecies

 






Assorbenti serie "CHEM"



I prodotti della linea “CHEM” vengono utilizzati nel caso di fuoriuscite accidentali di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.


Limitano notevolmente l’evaporazione dei prodotti trattati ed hanno un forte potere assorbente (fino a 16 volte il loro peso). Sono tra i pochi prodotti al mondo in grado di assorbire acido fluoridrico. In certi casi riescono ad inibire alcuni prodotti assorbiti.

 

Assorbenti ideali in presenza di forte aggressività chimica. Sono trattati in superficie con tensioattivi che ne limitano notevolmente la fuoriuscita dei vapori. Ideali per l’industria chimica e laboratori d’analisi.

 
 
cerutti gas